Non si ravvisa incostituzionalità nella legge con cui la Regione Calabria ha istituito ARRICAL, indicandola come sola ATO a livello regionale. E’ quanto deciso dal Consiglio di Stato respingendo il ricorso in appello presentato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Le motivazioni dei giudici
I giudici, infatti, hanno ritenuto come con l’atto di appello la Città Metropolitana abbia ricondotto ad un’unica questione da ricondurre alla legittimità costituzionale della legge regionale, nella misura in cui questa ha conferito all’Arrical “tutti i poteri gestori e organizzativi e financo il potere di avvalersi delle strutture organizzative e di personale facenti capo ai Comuni delle varie Comunità d’Ambito della Calabria… in una materia riservata alla competenza legislativa statale”.
Il Collegio ha ritenuto “manifestamente infondata” la prospettata questione di costituzionalità. Nonostante la normativa regoli “l’individuazione di ATO di dimensioni di regola non inferiori al territorio delle Province o delle Città metropolitane”, la realizzazione di un unico ATO corrispondente all’intero territorio regionale, con un’unica autorità di gestione “non costituisce un fenomeno isolato”; anche perché “è pur sempre possibile che la Regione, in sede di predisposizione del piano regionale dei rifiuti, individui dei sub-ambiti per la gestione di alcune fasi del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

